Art. 12.
(Coordinamento tra le attività del SISMI
e del SISDE).

      1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e l'intervento del CESIS a fini di coordinamento.
      2. La Segreteria generale del CESIS garantisce la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione

 

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per la sicurezza e di esse risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata.