1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e l'intervento del CESIS a fini di coordinamento.
2. La Segreteria generale del CESIS garantisce la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione